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"Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
19 giugno 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre
2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro
otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo avente ad oggetto la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche
e delle societa', associazioni od enti privi di
personalita' giuridica che non svolgono funzioni di
rilievo costituzionale secondo i principi e criteri
direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della
citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della
responsabilita' amministrativa
Art. 1.
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la
responsabilita degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli
enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici
territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
Art. 2.
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per
un fatto costituente reato se la sua responsabilita'
amministrativa in relazione a quel reato e le relative
sanzioni non sono espressamente previste da una legge
entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Art. 3.
Successione di leggi
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per
un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce piu' reato o in relazione al quale non e'
piu' prevista la responsabilita' amministrativa
dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso
l'illecito e le successive sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo
che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4.
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli
7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel
territorio dello Stato la sede principale rispondono
anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche'
nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui
e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole
sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si
procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata
anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5.
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel
comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o
di terzi.
Art. 6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone
indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente
non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento
e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e
al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente
in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma
2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i
Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta
giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a
prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti
indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere
svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.
Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli
di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del
reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e
alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di
attivita' svolta, misure idonee a garantire lo
svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello
stesso quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8.
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche
quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e'
imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si
procede nei confronti dell'ente quando e' concessa
amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista
la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla
sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9.
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni
di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato
si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento ne' superiore a
mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire
cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto
della gravita' del fatto, del grado della
responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta
per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo
scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1,
l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.
Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e
non puo' comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne
ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio
minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare
tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal
senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni
previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione
e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo'
essere inferiore a lire venti milioni.
Art. 13.
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione
ai reati per i quali sono espressamente previste, quando
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato e' stata determinata o agevolata
da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 12, comma 1.
Art. 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la
specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata
sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a
prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione puo' anche essere limitato a determinati
tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono
essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si
applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.
Art. 15.
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di
una sanzione interdittiva che determina l'interruzione
dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo
dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di
pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare
un grave pregiudizio alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo'
provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui e' situato,
rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri
del commissario, tenendo conto della specifica attivita'
in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte
dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal
giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione
dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del
commissario non puo' essere disposta quando
l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione
in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal
reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato
condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni,
alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via
definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione ovvero del divieto di
pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli
ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione di reati in
relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e'
sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' e non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
Art. 17.
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le
sanzioni interdittive non si applicano quando, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal
senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che
hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito
ai fini della confisca.
Art. 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo'
essere disposta quando nei confronti dell'ente viene
applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per
estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati
dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a
cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Art. 19.
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del
profitto del reato, salvo che per la parte che puo'
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme
di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente
al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20.
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato
in via definitiva almeno una volta per un illecito
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque
anni successivi alla condanna definitiva.
Art. 21.
Pluralita' di illeciti
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una
pluralita' di reati commessi con una unica azione od
omissione ovvero commessi nello svolgimento di una
medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata
pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la
sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave
aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento,
l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque
essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili
per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione
a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per
l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica
quella prevista per l'illecito piu' grave.
Art. 22.
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel
termine di cinque anni dalla data di consumazione del
reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di
applicazione di misure cautelari interdittive e la
contestazione dell'illecito amministrativo a norma
dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo
periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da
reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui
passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita'
dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi
o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti
dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il
reato e' stato commesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e
la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto
un profitto rilevante, si applicano le sanzioni
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza
irrogate.
SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per reati previsti
dal codice penale
Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento
di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno
dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 316-bis, 316-ter, 640,
comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se
commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare
gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento
a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si
applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice
penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a
duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo
319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entita', 319-ter,
comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di
cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone
indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
Art. 26.
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte
da un terzo alla meta' in relazione alla commissione,
nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel
presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente
impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione
dell'evento.
Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE
DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
Art. 27.
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti
amministrativi dell'ente relativi a reati hanno
privilegio secondo le disposizioni del codice di
procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale
fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla
pena pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
Art. 28.
Trasformazione dell'ente
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma
la responsabilita' per i reati commessi anteriormente
alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29.
Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione,
l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano
responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Art. 30.
Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la
responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto
effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale
che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento
delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i
reati commessi anteriormente alla data dalla quale la
scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al
singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e'
stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita'
nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati
indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e'
rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo
di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.
Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o
scissione
1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima
della conclusione del giudizio, il giudice, nella
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma
dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente
risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di
scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva
possono chiedere al giudice la sostituzione della
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito
della fusione o della scissione, si sia realizzata la
condizione prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di
cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la
sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di
ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo
reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi
di fusione o scissione successiva alla conclusione del
giudizio, di chiedere la conversione della sanzione
interdittiva in sanzione pecuniaria.
Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini
della reiterazione
1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante
dalla fusione o beneficiario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la
fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo'
ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti
degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso
per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura
delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della
quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche
della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la
reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e
2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte,
il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato
commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna
nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33.
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui
attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e'
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della
preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del
valore dell'azienda, al pagamento della sanzione
pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi
dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, si osservano le
norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali
relative all'imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti
amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni
sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali
l'illecito amministrativo dipende.
Art. 37.
Casi di improcedibilita'
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo'
essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore
del reato per la mancanza di una condizione di
procedibilita'.
Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo
dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato
nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito
dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito
amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai
sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio
abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero
e' stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.
Art. 39.
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si
costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita'
giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a
pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo
legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione
della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste
dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura
penale, e' depositata nella segreteria del pubblico
ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e'
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante,
l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.
Art. 40.
Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia
o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di
ufficio.
Art. 41.
Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo e'
dichiarato contumace.
Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del
processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di
scissione dell'ente originariamente responsabile, il
procedimento prosegue nei confronti degli enti
risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello
stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 43.
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano
le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice
di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite
mediante consegna al legale rappresentante, anche se
imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella
dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto
comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni
sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di
procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei
modi previsti dai commi precedenti, l'autorita'
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
P r o v e
Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che
rivestiva tale funzione anche al momento della
commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che
rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata
nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per
l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in
un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la
sussistenza della responsabilita' dell'ente per un
illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono
fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto
il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico
ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura
cautelare di una delle sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli
elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a
favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie
difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,
in cui indica anche le modalita' applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292
del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il
giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma
dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della
misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46.
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene
conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata
all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo'
essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate
congiuntamente.
Art. 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure
cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita'
esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso
delle indagini provvede il giudice per le indagini
preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura
cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa
la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori
sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico
ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le
forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10,
del codice di procedura penale; i termini previsti ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti
rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito
della richiesta e la data dell'udienza non puo'
intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Art. 48.
Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una
misura cautelare e' notificata all'ente a cura del
pubblico ministero.
Art. 49.
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se
l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la
legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a
norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito
il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di
cauzione, dispone la sospensione della misura e indica
il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa
delle ammende di una somma di denaro che non puo'
comunque essere inferiore alla meta' della sanzione
pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si
procede. In luogo del deposito, e' ammessa la
prestazione di una garanzia mediante ipoteca o
fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace
esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la
misura cautelare viene ripristinata e la somma
depositata o per la quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo
17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione
dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
Art. 50.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio
quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti,
le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo
45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste
dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate
ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata
all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero o dell'ente,
sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche
stabilendo una minore durata.
Art. 51.
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne
determina la durata, che non puo' superare la meta' del
termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la
durata della misura cautelare puo' avere la stessa
durata della corrispondente sanzione applicata con la
medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura
cautelare non puo' superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari
decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata
nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
Art. 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le
misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo
difensore, possono proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari,
indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi
1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma
1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo
difensore, possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Art. 53.
Sequestro preventivo
1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose
di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli
321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis
e 323 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
Art. 54.
Sequestro conservativo
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino
o si disperdano le garanzie per il pagamento della
sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il
pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo
di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni
mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo
stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia
dell'illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro
di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove
possibile, alle generalita' del suo legale
rappresentante nonche' il reato da cui dipende
l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata
all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta
negli stessi limiti in cui e' consentita la
comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.
Art. 56.
Termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo nelle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento
dell'illecito amministrativo negli stessi termini
previsti per le indagini preliminari relative al reato
da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo a carico dell'ente decorre dalla
annotazione prevista dall'articolo 55.
Art. 57.
Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve
contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere
domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento
che per partecipare al procedimento deve depositare la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 58.
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli
atti, comunicandolo al procuratore generale presso la
corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere
gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne
ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla
comunicazione.
Art. 59.
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico
ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo
dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e'
contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405,
comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi
identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma
chiara e precisa, del fatto che puo' comportare
l'applicazione delle sanzioni amministrative, con
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei
relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Art. 60.
Decadenza dalla contestazione
1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui
all'articolo 59 quando il reato da cui dipende
l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per
prescrizione.
Art. 61.
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia
sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione
o di improcedibilita' della sanzione amministrativa,
ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli
elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere in
giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura
penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza
preliminare, dispone il giudizio nei confronti
dell'ente, contiene, a pena di nullita', la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente
dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione
delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui
l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e
delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi
dell'ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Art. 62.
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le
disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano,
secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555,
comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del
codice di procedura penale e' operata sulla durata della
sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e'
ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via
definitiva.
Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su
richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti
dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche'
in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le
disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del
codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su
richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma
1, del codice di procedura penale e' operata sulla
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare
della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata
una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la
richiesta.
Art. 64.
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba
applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare
al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi
dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo
nel registro di cui all'articolo 55 e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione del decreto di applicazione della sanzione
pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta'
rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se
non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del
libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo
grado, il giudice puo' disporre la sospensione del
processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita'
di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato
nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso,
il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.
Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilita'
dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente
non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza,
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo
procede quando manca, e' insufficiente o e'
contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi
procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la
sanzione e' estinta per prescrizione.
Art. 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli
articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione
delle misure cautelari eventualmente disposte.
Art. 69.
Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito
amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni
previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle
spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni
interdittive la sentenza deve sempre indicare
l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.
Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione
dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel
dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti
degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione
ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente
originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente
originariamente responsabile ha comunque effetto anche
nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla
responsabilita'
amministrativa dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni
amministrative diverse da quelle interdittive l'ente
puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito
amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni
interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche
se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal
quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito
amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui
l'illecito amministrativo dipende.
Art. 72.
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato
da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente,
giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato,
purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.
Art. 73.
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo IV del libro nono del codice di procedura penale
ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di
procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente
per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei
casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di
estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa
applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1
e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose
sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi
previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo'
autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria
che non comportino la prosecuzione dell'attivita'
interdetta. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
Art. 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi
stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del
pagamento e per la sospensione della riscossione delle
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della
condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna e'
eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata
applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di
procedura penale.
Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto
l'applicazione di una sanzione interdittiva e'
notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata
delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data
della notificazione.
Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le
condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni
dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo'
richiedere la conversione della sanzione amministrativa
interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice
dell'esecuzione e deve contenere la documentazione
attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di
cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori;
se la richiesta non appare manifestamente infondata, il
giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con
ordinanza, converte le sanzioni interdittive,
determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una
somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza
e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della
gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle
ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento
delle condizioni di cui all'articolo 17.
Art. 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del
profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che
dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai
sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario
giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al
giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza
formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento
della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al
giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale
rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita'
del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con
le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme
dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal
commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Art. 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
1. Presso il casellario giudiziale centrale e'
istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni
amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le
sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti
sanzioni amministrative dipendenti da reato appena
divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi
dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu'
soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni
amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate
trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto
esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria
o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa
sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.
Art. 81.
Certificati dell'anagrafe
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del
presente decreto legislativo, in ordine all'illecito
amministrativo dipendente da reato ha diritto di
ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di
tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici
servizi quando il certificato e' necessario per
provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione
all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni
di giustizia, il predetto certificato dell'ente
sottoposto a procedimento di accertamento della
responsabilita' amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha
diritto di ottenere il relativo certificato senza
motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono
riportate le iscrizioni relative alle sentenze di
applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di
applicazione della sanzione pecuniaria.
Art. 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai
certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di
Roma, che decide in composizione monocratica osservando
le disposizioni di cui all'articolo 78.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
Art. 83.
Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le
sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto
legislativo anche quando diverse disposizioni di legge
prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per
il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di
sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e'
stata gia' applicata una sanzione amministrativa di
contenuto identico o analogo a quella interdittiva
prevista dal presente decreto legislativo, la durata
della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della
determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Art. 84.
Comunicazioni alle autorita' di controllo o di
vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari
interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono
comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li
ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o
la vigilanza sull'ente.
Art. 85.
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta
le disposizioni regolamentari relative al procedimento
di accertamento dell'illecito amministrativo che
concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe
nazionale;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
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